Comune di Fossalta di Piave
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Il Gruppo - Lo statuto

CAPO PRIMO

LO STATUTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente statuto è la costituzione e l’organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di Protezione Civile così come definiti dall’art. 3 della legge 24/02/92 n° 255.
E’ costituito presso la Sede Municipale o altro luogo a ciò deputato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ( per brevità definiti “Gruppo Volontari”), cui possono aderire cittadini d’ambo i sessi che, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell’attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell’autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile.

Art. 2 – Requisiti

L’ammissione al Gruppo Volontari, subordinata alla presentazione di apposita domanda, è decisa dal Consiglio di Gruppo sulla base dei requisiti di cui al comma successivo.
Condizione indispensabile per far parte del Gruppo Volontari è il possesso della maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica in rapporto alle diverse mansioni da svolgere.
Possono partecipare al Gruppo Volontari cittadini residenti nel Comune di Fossalta di Piave e Comuni limitrofi con facoltà di partecipazione, anche di cittadini non Italiani.

Art. 3 – Doveri degli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile

I Volontari appartenenti al Gruppo partecipano alle tutte le attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuati in modo da far crescere in maniera omogenea i Gruppo stesso.
Essi non possono svolgere con l’incarico di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo, ne possono accettare alcuna remunerazione per l’opera e l’attività svolta salvo quando previsto dalla legge.
Il Volontario partecipa con impegno alle attività formative e d’addestramento che sono proposte e promosse dal Gruppo Volontari in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con gli altri Enti di Protezione Civile.
Gli appartenenti al Gruppo Volontari sono obbligati:

  • Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo.
  • A mantenere sempre un comportamento dignitoso nei confronti del Gruppo Volontari e dell’Amministrazione Comunale.

Gli appartenenti al Gruppo Volontari hanno diritto:

  • A partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo Volontari
  • A partecipare all’Assemblea con diritto di Voto.
  • Ad accedere alle cariche associative.

Art. 4 – Organizzazione del Gruppo Volontari

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

  • Il Coordinatore del Gruppo Volontari ed il Vice-Coordinatore
  • Il Consiglio di Gruppo
  • L’Assemblea di Gruppo
  • Il Segretario
A) Il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore Il Coordinatore è eletto dal Consiglio ed è scelto tra i membri dello stesso. Dà attuazione, con propri atti, alle decisioni del Consiglio di Gruppo e dell’Assemblea e ne garantisce l’unità interna, ha la rappresentanza legale del Gruppo Volontari, cura – tra l’altro i rapporti tra le attività del Gruppo presso gli uffici e/o Comitati ove necessita la partecipazione del Gruppo Volontari.
Dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato può essere riconfermato. Il vice-Coordinatore viene nominato dal Consiglio di Gruppo ed è scelto tra i membri dello stesso, esso sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore in caso di assenza o impedimento. B) Il Consiglio di Gruppo Il Consiglio è formato da 3 (tre) a 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea dei Volontari.
Il Consiglio è composto da:
* Il Coordinatore, che lo presiede
* Il Vice-Coordinatore
* Dai Capi e Vice Capi Squadra
* Da 1 (uno) a 4 (quattro) Consiglieri cui possono essere conferiti specifici incarichi.

Il Consiglio di Gruppo Volontari cura ogni adempimento gestionale e organizzativo per il corretto funzionamento del Gruppo, salve le competenze dell’Assemblea. Esso ha il compito di :
* Collaborare con l’Amministrazione Comunale alla realizzazione dei piani ed i programmi di Protezione Civile.
* Organizzare le attività del Gruppo Volontari d’intesa con L’Amministrazione Comunale.
* Proporre le necessità del Gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l’addestramento e l’equipaggiamento del Gruppo.
* Redigere una lista di volontari, da sottoporre alla votazione dell’assemblea, In caso si renda necessaria la nomina di un Capo Squadra.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure in accordo con i Consiglieri a date periodiche.

C) L’Assemblea di Gruppo L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Volontari di Protezione Civile, si riunisce almeno una volta l’anno per iniziativa del Coordinatore in carica, del Consiglio o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
L’Assemblea provvede a:
* Nominare i componenti del Consiglio di Gruppo
* Nominare i Capi Squadra, in base ad una lista di volontari espressa dal Consiglio di Gruppo
* Formulare indicazioni e proposte al Consiglio di Gruppo e a collaborare con esso allo svolgimento delle attività.
* Deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte al Consiglio di Gruppo.
* Deliberare, a maggioranza assoluta degli associati, lo scioglimento del Gruppo, proporre modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. In caso di scioglimento del Gruppo Volontari tutti i beni acquistati dallo stesso vengono acquisiti dal patrimonio comunale, con vincolo di destinazione in favore della Protezione Civile.

L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore.

Art. 5 – Attività ed esercitazioni

In Genere il Gruppo Volontari collabora con l’Amministrazione Comunale in:

  • Attività di Previsione:
    Attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose o le persone e che interessino l’ambito territoriale del Comune di Fossalta di Piave.
  • Attività di Prevenzione:
    Attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di Protezione Civile.
  • Attività di soccorso:
    Attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile, al verificarsi di un qualsiasi evento considerato pericoloso per le cose o le persone che interessi il Comune di Fossalta di Piave.
  • Attività di superamento dell’emergenza:
    Attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscono la ripresa.
  • Attività di collaborazione e Controllo:
    Attività volte alla vigilanza su aree, opere e manufatti pubblici, provvedendo a segnalare quanto rilevato alle competenti autorità.

Art. 6 – Equipaggiamento

I Volontari hanno in consegna l’uniforme e l’equipaggiamento da indossarsi per ogni attività e servizio di Protezione Civile, e ne sono responsabili in solido.
L’uniforme e l’equipaggiamento dovrà essere usato solo ed esclusivamente nelle attività di Protezione Civile. In caso di uso improprio, il Coordinatore è tenuto a richiamare il Volontario verbalmente oppure tramite lettera, l’eventuale sanzione verrà in discussa in Consiglio di Gruppo e applicata in riferimento all’art. 9 del presente Statuto.
Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l’uniforme e l’equipaggiamento ricevuti in consegna.
I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera di riconoscimento che certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo Volontari e la qualifica. Un Membro del Gruppo, all’uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l’inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 7 Attività in emergenza e le attività programmate

All’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla popolazione ed a beni che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi straordinari, Il Gruppo Volontari può essere allertato e convocato direttamente dal Sindaco, dal referente nominato dal Sindaco o dal responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune.
Il Sindaco, ai sensi dell’art 15 della legge n° 255/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio Comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. In questa fase, è responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile e ne assume pertanto le funzioni direttive ai sensi dell’art.15 comma 3 della legge n° 255/92.
Il Sindaco può nominare un referente, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, o suo referente, quale autorità Comunale di Protezione Civile, avvalendosi operativamente del responsabile del servizio di Protezione Civile.
In caso di Attività programmate dall’amministrazione Comunale, il Gruppo Volontari può essere attivato e convocato direttamente Sindaco, dal referente nominato dal Sindaco o dal responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune.
In caso di richiesta di intervento su attività programmate da terzi, è necessario presentare, all’ufficio di Polizia Municipale, una richiesta di intervento scritta, 30 giorni prima dell’attività stessa.

Art. 8 – Materiali e Mezzi

L’impiego delle attrezzature e dei materiali del Comune in dotazione al Gruppo sarà disciplinato con appositi e separati provvedimenti.

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

Il Mancato rispetto delle regole, comporta a carico dei volontari le seguenti sanzioni:
- Il Richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di “condotta non corretta”.
- La sospensione è adottata per proposta del Coordinatore dal Consiglio per i seguenti motivi:

  • Gravi infrazioni allo Statuto
  • Assenze ingiustificate alle riunioni e alle attività del Gruppo.
  • Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di Protezione Civile.
  • Sottoposizione a procedimenti penali per i reati che incidano sull’affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste.

- Espulsione adottata su proposta del Coordinatore dal Consiglio nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di :

  • Fatti o atti che diamo luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione per reati dei tipi sopraindicati.
  • Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri.
  • Assenze continuative senza giustificato motivo, alle riunioni e alle attività del Gruppo.
  • Ripetute infrazioni allo Statuto
  • Non abbia più i requisiti specificati nel precedente art 2.

Art. 10 – Compiti dell’Amministrazione Comunale

Il Sindaco, ai sensi dell’art.15 della legge n°255/92, è autorità Comunale di Protezione Civile.
Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvede all’equipaggiamento del Gruppo Volontari, ivi inclusi il vestiario e gli eventuali dispositivi di protezione individuale, di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della legge n° 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
L’Amministrazione promuove, anche con appositi stanziamenti di bilancio, l’informazione, la formazione e l’addestramento del Gruppo Volontari, favorendo la formazione in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni.
In caso di calamità di particolare rilievo verificatesi al di fuori del territorio comunale, L’amministrazione favorisce la partecipazione dei volontari qualificati alle eventuali attività di intervento, soccorso e/o assistenza coordinate da Enti superiori, mediante la disponibilità di mezzi ed attrezzature e provvedono al rimborso delle spese sostenute nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
L’Amministrazione Comunale infine, cura l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di Protezione Civile.

Art. 11 – Responsabilità

I Volontari aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia nei loro confronti sia nei confronti di terzi per danni che possono subire o causare, qualora non prevista nella copertura assicurativa di cui all’art. 10, in corrispondenza di attività, eventi o esercitazioni, mediante apposita dichiarazione che loro stessi sottoscrivono alla domanda di adesione.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di Protezione Civile e di volontariato di Protezione Civile.


CAPO SECONDO

LE LEGGI

Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del servizio nazionale di protezione civile

Art. 1 Servizio nazionale della protezione civile

  1. E’ istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
    Il presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni , delle provincie, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  2. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile si avvale del dipartimento della protezione civile, istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Art. 3 Attività e compiti di protezione civile

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi di cui all’articolo due.

  1. La prevenzione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  2. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
  3. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  4. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  5. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela del territorio.

Art. 14 Competenze del prefetto

  1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
    a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
    b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
    c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
    d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile. dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
  3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15 Competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco

  1. Nell’ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione del esercizio delle funzioni amministrative a livello locale favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture di protezione civile.
  3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
  4. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.

Art. 18 Volontariato

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi dì cui alla presente legge.
  2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
    a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
    b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
    c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991,In.266.
  4. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,, n. 613.

Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge - quadro sul volontariato

Art. l. Finalità e oggetto della legge

  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
  2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2. Attività di volontariato

  1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3. Organizzazioni di volontariato.

  1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
  3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
  4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
  5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

  1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i pripri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  2. Con decreto del Ministro dell’industria , e del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polize anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome

  1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
  2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
  3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
  4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
  5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
  6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
  7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
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