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Atti generali

Regolamento d'uso degli Immobili Comunali - Uso Immobili Comunali



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REGOLAMENTO D'USO DEGLI

IMMOBILI COMUNALI


Criteri generali per disciplinare l'utilizzo dei locali di
proprietà comunale messi a disposizione dall'Amministrazione per
favorire ed incentivare la promozione di iniziative culturali, sociali,
ricreative e sportive a favore della comunità in ottemperanza
alle leggi vigenti ed allo statuto comunale.




  1. Il Comune è proprietario di immobili che,
    per natura o destinazione possono essere concessi in uso a privati,
    associazioni o enti. Tali immobili possono essere individuati come
    segue:

    a - campi ed impianti sportivi di via Don Sturzo;

    b - scuole e palestre: scuola elementare, scuola media, palestra
    scuo-la media, palestra IPSIA;

    c - altri immobili che possono essere adibiti a sedi istituzionali di
    as-sociazioni culturali, sociali, scientifiche, sportive,
    pa-triottiche, ecc;

  2. Il Comune assicura indistintamente il diritto d'uso
    dei predetti immobili, nel rispetto della disciplina dettata in seguito
    e comunque entro i limiti che Costituzione ed ordinamento pongono al
    diritto di associazione e di riunione.

  3. Campi ed impianti sportivi, destinati in via
    normale, all'uso di tutti gli enti, gruppi sportivi ed atleti, saranno
    concessi in ordine di precedenza, per la quale sarà tenuto conto
    del valore sportivo della società o gruppo sportivo richiedente
    e dell'opportunità e dell'importanza delle manifestazioni.
    Verranno inoltre concessi per allenamenti di ogni specie, nonchè
    per manifestazioni che possono interessare la collettività
    cittadina.

  4. Secondo i principi dettati dalla legge 04.08.77
    n° 517 e del D.P.R. 24.07.1977 n° 616, edifici ed attrezzature
    scolastiche possono essere utilizzati dalla popolazione come strumento
    e sede che realizzi la funzione di promozione culturale, sociale e
    civile.

    Per il loro uso è previsto il previo assenso dei Consigli di
    Circolo o di Istituto.

    Non possono comunque in alcun modo interferire nelle attività
    scolastiche.

  5. Gli immobili di cui al punto 1/c non possono in
    ogni caso essere adibiti a sede di partiti.

  6. Chiunque abbia la capacità di agire,
    può presentare domanda di uso. L'ufficio competente, sentito il
    parere dell'ufficio tecnico comunale, sulla base delle
    disponibilità e del rispetto delle norme regolamentari e di
    legge, provvede al rilascio delle singole autorizzazioni che sono
    concesse dal Sindaco.

  7. Dei danni arrecati ai locali, agli arredi ed alle
    attrezzature dai partecipanti ed intervenienti alle varie
    attività, sono responsabili penalmente e civilmente il
    richiedente e gli organizzatori delle stesse, come individuati nella
    domanda. Parimenti rispondono dei danni provocati a terzi.

  8. L'uso dei beni comunali obbliga al pagamento di un
    corrispettivo commisurato alla spesa effettivamente sostenuta dal
    Comune, sulla base delle tabelle elaborate dall'ufficio tecnico
    allegate sub A) al presente regolamento, di cui sono parte integrante.
    Le tariffe relative all'utilizzo dei singoli spazi saranno stabilite
    con provvedimento a parte così come, con provvedimento a parte,
    si procederà al loro aggiornamento sulla base delle variazioni
    dei costi. Lo stesso uso, con deliberazione di Giunta, può
    essere soggetto a cauzione, così come, sempre previa
    deliberazione di Giunta o, in via d'urgenza, con autorizzazione del
    Sindaco, l'uso può essere gratuito per lo svolgimento di
    attività di particolare interesse per il Comune ed aventi scopi
    sociali ivi comprese riunioni, convegni, iniziative pubbliche aperte a
    tutta la cittadinanza promosse da Comitati, partiti politici, ecc.

    Possono ottenere, con delibera di Giunta, sconti ed agevolazioni delle
    tariffe, enti, comitati di cittadini ed associazioni che risultino
    iscritti all'albo dell'associazionismo tenuto in Comune o per lo
    svolgimento di attività di particolare interesse per il Comune
    ed aventi scopi sociali. In caso di concessione in uso continuativo di
    immobili comunali, dovrà essere corrisposto al Comune un canone
    di valore non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi
    sociali.

  9. Per la richiesta relativa ad attività di
    durata non superiore ai 7 (sette) giorni, la domanda va presentata
    almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio e tali termini possono
    essere derogati in caso di necessità ed urgenza adeguatamente
    motivate.

    Nella domanda devono essere precisate il tipo, il giorno, l'ora e la
    durata dell'attività; l'autorizzazione s'intende revocata di
    diritto se ora e durata dell'attività non coincidono con quelle
    previste nella domanda.

    Per le richieste di durata superiore le domande vanno presentate almeno
    30 giorni prima e saranno valutate secondo un piano generale che
    consenta una razionale utilizzazione nel corso dell'anno.

    Associazioni ed enti dovranno allegare alla domanda copia dell'atto
    costitutivo e dello statuto.

    9bis) La durata massima della concessione in uso è di un anno,
    salvo rinnovo della domanda. Sub B) è indicato il fac-simile di
    domanda.

    Fanno eccezione i seguenti casi:

    a) per le associazioni che usano le sale al seminterrato del
    Municipio la concessione in uso, previa deliberazione di Giunta
    comunale, può avere durata pluriennale;

    b) per le concessioni riguardanti l'utilizzo e la gestione
    degli Impianti sportivi comunali la durata sarà stabilita di
    volta in volta dalla relativa deliberazione che ne affida la
    concessione.

  10. La concessione in uso, in caso di accettazione,
    sarà regolata da apposita convenzione, il cui schema è
    allegato sub C) e sub D).

    La decorrenza delle convenzioni viene fissata come segue:

    a) le concessioni riguardanti l'utilizzo di palestre, scuole
    o quanto altro richieda il nulla-osta del competente organo scolastico,
    cessano al 31/08/1995 e decorrono dal 01 settembre di ogni anno al 31
    agosto dell'anno successivo (equivalente alla durata dell'anno
    scolastico);

    b) le concessioni riguardanti le sale al seminterrato del
    Municipio hanno validità dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
    Pertanto, in via transitoria, le convenzioni in corso nel corrente anno
    si intendono prorogate al 31/12/1995 al fine di coincidere con l'anno
    solare.

  11. In nessun caso può essere preteso l'uso
    esclusivo di locali e l'Amministrazione comunale può in ogni
    momento, motivando, revocare la concessione già assegnata.

  12. Oltre alla non esclusività di cui sopra,
    l'Amministrazione comunale si riserva in qualsiasi momento di
    utilizzare in proprio i locali e le attrezzature date in concessione
    evitando possibilmente di intralciare le attività in essi o con
    esse già programmate.

  13. All'entrata in vigore del presente regolamento
    tutte le convenzioni e concessioni, anche se esistenti solo di fatto,
    tra Comune e singoli, enti, associazioni, cooperative, società e
    gruppi comunque costituiti per l'utilizzo a qualsiasi titolo dei locali
    comunali, dovranno adeguarsi ai criteri in esso stabiliti entro sei
    mesi.





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