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Atti generali

Regolamento della Biblioteca Comunale - Biblioteca



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REGOLAMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE


Il Comune di Fossalta di
Piave fa propri i principi riportati nel MANIFESTO UNESCO SULLE
BIBLIOTECHE PUBBLICHE (1994) assegnando alla Biblioteca comunale la
funzione di attuare il diritto dei cittadini all'informazione,
documentazione, cultura e formazione permanente, cercando
altresì di valorizzarne le peculiarità storiche, etniche
e geografiche.

Nel rispetto del diritto all'informazione, i servizi bibliotecari, di
norma gratuiti e accessibili a tutti senza distinzione di età,
razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione
sociale, sono organizzati sulla base dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità e nel rispetto degli standard
professionali di funzionamento.

La collaborazione e la condivisione delle risorse è garantita a
tutti i livelli, sia locale che provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale, in funzione dell'effettiva offerta di un qualificato
servizio di informazione all'utenza.

Il personale addetto al trattamento dell'informazione e all'erogazione
dei servizi, dotato di specifica formazione professionale e
costantemente aggiornato, si pone quale intermediario attivo tra utente
e risorse.

I servizi devono essere fisicamente accessibili a tutta la
comunità. Ciò comporta una buona localizzazione degli
edifici, attrezzature adatte per la lettura e lo studio, le tecnologie
necessarie e orari di apertura idonei per l'utenza.

Alla Biblioteca comunale di Fossalta di Piave viene assicurata
autonomia organizzativa e gestionale sulla base degli indirizzi
generali e delle risorse finanziarie assegnate per il raggiungimento
degli obiettivi conseguenti.



Articolo 1: Compiti e servizi della biblioteca


La Biblioteca comunale di Fossalta di Piave è un centro
informativo locale che costituisce unità di servizio
dell'organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica
di biblioteca di base, associata al Sistema Bibliotecario Museale
Provinciale.


La Biblioteca assicura i seguenti servizi:

a) acquisizione, ordinamento, conservazione e progressivo incremento,
nel rispetto degli indirizzi e degli standard bibliotecari indicati
dalla Regione, del materiale documentario nonchè il suo uso
pubblico;

b) salvaguardia del materiale documentario raro e di pregio;

c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni o di altro
materiale documentario concernenti il territorio comunale;

d) prestito interbibliotecario del materiale documentario;

e) realizzazione di attività culturali correlate alla funzione
propria delle biblioteche di diffusione della lettura,
dell'informazione e del documento;

f) collaborazione, anche come centro di informazione, alle
attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti
sul territorio dagli enti pubblici e privati.


Al fine di conseguire l'integrazione delle risorse
documentarie esistenti sul territorio comunale la Biblioteca attua
forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e
archivistiche, pubbliche e private, attraverso apposite convenzioni.


ART. 2 - COMPITI DEL COMUNE

La Biblioteca fa capo al Comune che la amministra attraverso i propri
Organi.

Il Consiglio comunale ne stabilisce gli indirizzi generali; la Giunta
Comunale e i dirigenti degli uffici e dei servizi ex art. 51 e 51 bis
Legge 142/90 e successive modificazioni, quali organi di gestione, ne
garantiscono il funzionamento in conformità alla normativa
vigente.


Il CONSIGLIO COMUNALE

1) approva il Regolamento della Biblioteca e nomina i componenti
della Commissione di sua competenza.


La GIUNTA COMUNALE:

a) formula, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4,
i programmi pluriennali e i piani annuali relativi alla Biblioteca
individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e
da sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e
privati, mediante la stipula di convenzioni e le modalità di
verifica dei risultati rispetto ai programmi;

b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i
servizi di cui alla lettera precedente e le relative quote di
finanziamento da iscrivere a bilancio;

c) fornisce la Biblioteca di personale professionalmente
qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un'adeguata
ed efficiente erogazione dei servizi;

d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature della Biblioteca;

e)
assicura la continuità dei servizi della Biblioteca
adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze
dell'utenza;

f) propone alla Regione, su indicazione del bibliotecario,
interventi anche pluriennali per il recupero, la conservazione, la
valorizzazione e la tutela del materiale documentario raro e di pregio;

g) favorisce la partecipazione del personale della Biblioteca
alle iniziative formative e di aggiornamento in orario di servizio o
comunque assicurandone la relativa retribuzione;

h)
assicura la conservazione e la consultazione dell'archivio
storico di propria pertinenza;

i) programma e cura le iniziative culturali volte alla
diffusione della lettura e le altre iniziative culturali attraverso
l'Assessorato alla Cultura.


Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il Responsabile del Servizio, quale dirigente, ha la
responsabilità gestionale degli atti, così come previsto
dalla normativa vigente.


ART. 3 - PERSONALE DELLA BIBLIOTECA

Le modalità e i requisiti di assunzione, i diritti e i doveri,
il trattamento giuridico-economico del personale della Biblioteca sono
stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
in conformità alla normativa vigente.

La Responsabilità operativa della Biblioteca è affidata
al Bibliotecario cui compete la gestione biblioteconomica e
amministrativa.

In particolare il Bibliotecario:

- assicura il funzionamento della Biblioteca e l'erogazione dei servizi
secondo quanto disposto nel programma pluriennale formulato dalla
Giunta comunale;

- svolge le funzioni inerenti all'acquisizione, ordinamento e all'uso
pubblico del materiale librario, documentario e multimediale;

- cura la buona conservazione dei materiali, delle attrezzature e degli
arredi esistenti in Biblioteca;

- fornisce al Comune la relazione sull'attività della Biblioteca
e i dati per l'elaborazione dei programmi pluriennali e dei Piani
annuali.


Il Bibliotecario collabora inoltre allo sviluppo e
alla diffusione dei servizi di lettura, documentazione e informazione
sul territorio anche partecipando alle iniziative a carattere
interbibliotecario.


L'eventuale impiego di personale volontario che si
affianchi a quello di ruolo è regolato da particolari
convenzioni stipulate dal Comune. La gestione della Biblioteca non
può essere affidata in nessun caso unicamente a personale
volontario.




ART. 4 -COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA

La Commissione della Biblioteca si configura come un organismo che
coadiuva gli organi di gestione del Comune per quanto riguarda le
tematiche inerenti la Biblioteca.

La Commissione è formata da due componenti di diritto e da tre
componenti nominati dal Consiglio comunale. Saranno nominati i due
candidati che hanno ricevuto più voti fra quelli proposti dalla
maggioranza ed il candidato che avrà ricevuto più voti
tra coloro proposti dalle minoranze. Ogni consigliere esprimerà
un'unica preferenza a scrutinio segreto.


La Commissione è così composta:

Componenti di diritto:

1. Sindaco, o suo delegato, che la presiede;

2. Assessore alla Cultura e Biblioteca.

Componenti elettivi:

3. Tre nominativi scelti tra i rappresentanti delle associazioni
culturali locali, della scuola o tra coloro che per precedenti
attività di collaborazione volontaria con la Biblioteca, per
particolari abilità tecniche e competenze professionali siano
persone particolarmente adatte allo svolgimento dell'incarico.


Non possono far parte della Commissione i consiglieri
comunali.


Il Bibliotecario partecipa alle sedute della
Commissione quale consulente tecnico e segretario della stessa.


La Commissione dura in carica quanto il Consiglio
Comunale e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I
Componenti della Commissione possono essere rieletti.


I componenti della Commissione possono cessare dalla
carica per dimissioni o per assenza ingiustificata da tre riunioni
consecutive della Commissione. Il Consiglio comunale prende atto delle
dimissioni o della decadenza nella prima seduta utile e,
contestualmente, provvede alla surroga dei componenti dimissionari o
decaduti.


I componenti della Commissione hanno compiti:

- propositivi e consultivi in ordine al programma della Biblioteca di

cui al precedente art. 2, lett. a);

- di verifica dell'attuazione dello stesso e sull'applicazione del
Regolamento della Biblioteca;

- di collegamento con l'utenza e di espressione e trasmissione delle
sue esigenze;

- di redazione di testi per il Notiziario comunale;

- di collaborazione fattiva con il personale della Biblioteca nella
realizzazione delle manifestazioni previste nei programmi annuali e
pluriennali;

- di promozione delle attività della Biblioteca presso enti e
associazioni anche al fine di reperire sponsorizzazioni alle varie
manifestazioni;

- di individuazione e coinvolgimento di volta in volta delle
associazioni del territorio ritenute più adatte a collaborare
alla realizzazione delle singole manifestazioni organizzate dalla
Biblioteca.


ART. 5- APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA

L'orario di apertura al pubblico, sia invernale che estivo, non
potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa
vigente. Esso sarà portato a conoscenza del pubblico con un
cartello esposto all'ingresso della Biblioteca e del Comune.


ART. 6 - CONSISTENZA DELLE RACCOLTE

Il patrimonio documentario e la sua organizzazione sono descritti
dettagliatamente con l'indicazione dei dati quantitativi e la
denominazione di eventuali fondi speciali. Tale descrizione
verrà aggiornata periodicamente a seguito delle operazioni di
incremento, revisione e scarto.


ART. 7 - INCREMENTO DELLE RACCOLTE

Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per
scambi.

La scelta dei materiali documentari per l'incremento del patrimonio
della Biblioteca è affidata al Bibliotecario nel rispetto delle
indicazioni dei programmi annuali pluriennali.

Qualsiasi utente può proporre l'acquisto di materiale librario e
documentario non posseduto dalla Biblioteca tramite il Bibliotecario.
Le proposte vengono accolte per quanto possibile e nei limiti delle
disponibilità di bilancio.


ART. 8 - DONAZIONI E LASCITI

All'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della
Biblioteca, il Comune provvede ai sensi di legge, sentito il parere del
Bibliotecario.

Per quanto riguarda le donazioni di opere singole, o comunque non
costituenti fondo omogeneo, provvede direttamente il Bibliotecario.


ART. 9 - INVENTARI, REGISTRI E CATALOGHI

La Biblioteca conserva e aggiorna per uso interno, su materiale
cartaceo o sistema informatico:

- il registro cronologico d'ingresso;

- il registro degli scarti;

- lo schedario degli iscritti al prestito;

- il registro delle opere a prestito;

- il catalogo generale alfabetico per autore;

- il catalogo per soggetto;

- il catalogo per materie o topografico;

- il catalogo per titoli;

- un registro per i verbali della Commissione;

- un registro Protocollo.


ART. 10 - PROCEDURE DI CATALOGAZIONE E
CLASSIFICAZIONE


Tutti i materiali documentali devono essere assunti in carico
nell'apposito registro cronologico d'ingresso. Ogni unità deve
avere un proprio un numero d'ingresso che deve essere idoneamente
impresso, unitamente al timbro della Biblioteca.

La catalogazione delle opere a stampa deve seguire le regole Italiane
di Catalogazione per Autore (RICA) e la soggettazione deve tenere
presente il Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane,
edito dal Centro Nazionale per il Catalogo Unico delle Biblioteche
Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, poi Istituto Centrale
per il catalogo Unico (ICCU).

La classificazione per materia adotta le regole della classificazione
decimale Dewey (CDD).


ART. 11 - REVISIONE E SCARTO

Periodicamente viene effettuata, sulla scorta dei registri, inventari e
cataloghi la revisione delle raccolte librarie e documentarie, dei
mobili e delle attrezzature della Biblioteca.

In occasione della revisione si procede allo scarto del materiale
inservibile.

Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotate nel registro
cronologico d'ingresso, negli inventari e nei cataloghi.

A seguito della revisione verrà redatto un verbale sottoscritto
dal Bibliotecario da conservare agli atti della Biblioteca e da
trasmettere agli Uffici comunali preposti alla gestione del patrimonio.




ART. 12 - CONSULTAZIONE E STUDIO IN SEDE

La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto
è libera.

Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati,
non bollati nè numerati.

L'utente non può uscire dalla Biblioteca prima di aver
restituito i volumi presi in consultazione.

La consultazione delle opere collocate a scaffale aperto cessa un
quarto d'ora prima della chiusura.


ART. 13 - PRESTITO A DOMICILIO

Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla
Biblioteca a tutti i cittadini di ogni età domiciliati o
residenti nel Comune o che vi si recano abitualmente.

E' vietato nel modo più assoluto trasmettere a terzi i libri
ottenuti in prestito dalla Biblioteca.

Il prestito a domicilio ha la durata massima di 30 giorni: è
obbligatorio restituire le opere ricevute entro tale periodo; se nel
frattempo non sono state prenotate, è possibile rinnovare il
prestito per altri 30 giorni. Non possono essere prestate più di
due opere contemporaneamente, con un massimo di 4 volumi, salvo casi
comprovati da ragioni di studio.

In caso di mancata restituzione, sono a carico del destinatario le
spese sostenute per il sollecito.

E' possibile il prestito domiciliare di numeri arretrati dei periodici
in abbonamento per un massimo di giorni tre.


ART. 14 - ISCRIZIONE AL PRESTITO

L'iscrizione al prestito avviene mediante la presentazione di un
documento di identità e il rilascio di un'apposita tessera
d'iscrizione personale numerata progressivamente.

Per i minori di quattordici anni, la tessera d'iscrizione alla
Biblioteca va sottoscritta da un genitore, o chi ne fa le veci, quale
autorizzazione affinchè il proprio figlio/a si rechi in
Biblioteca ed usufruisca dei servizi della medesima anche se non
accompagnato.


ART. 15 - PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

La Biblioteca comunale svolge il servizio di prestito
interbibliotecario con le altre Biblioteche e in particolare con quelle
aderenti al sistema bibliotecario intercomunale.

Sono escluse al prestito interbibliotecario le opere di cui al
successivo art. 16.

Il prestito interbibliotecario dura di norma 30 giorni, compreso il
tempo di spedizione del volume.

Per questo servizio l'utente dovrà sostenere i costi relativi
alla spedizione postale.


ART. 16 - ESCLUSIONE AL PRESTITO

Sono esclusi al prestito:

- i materiali non inventariati, non bollati nè numerati;

- i manoscritti di ogni tipo;

- le opere a stampa rare e di pregio, le carte geografiche, le

incisioni, le fotografie;

- le enciclopedie, i vocabolari, i dizionari, le opere di consultazione
generale quali manuali, trattati, atlanti, indici, repertori, ecc.;

- materiale inedito e non pubblicato;

- materiale multimediale tutelato dal diritto d'autore.


ART. 17 - RIPRODUZIONE FOTOSTATICA

Il patrimonio della Biblioteca è fotocopiabile, ad esclusione di
materiale raro, di pregio o che presenti rischi di deterioramento, nel
rispetto della legge sul diritto d'autore e in osservanza all'art. 68
della Legge 633/1941 secondo il quale "è libera la fotocopia di
opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per i
servizi della Biblioteca".


ART. 18 - ALTRI SERVIZI BIBLIOTECARI

La Biblioteca è disponibile ad ogni innovazione tecnologica che
permetta una maggiore diffusione dell'informazione e della cultura.

La consultazione telematica della rete Internet, esclusivamente per
scopi didattici, di studio e di ricerca bibliografica e la
consultazione di materiale audiovisivo e multimediale è
regolamentata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in
materia.

L'eventuale rimborso delle spese vive per l'erogazione dei suddetti
servizi sarà fissato con delibera di Giunta comunale.


ART. 19 - NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PUBBLICO

Ogni cittadino può usufruire dei servizi offerti dalla
Biblioteca a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui e
le disposizioni di legge, attenendosi al presente regolamento, in
particolare alle seguenti norme di comportamento:

* In tutti i locali della Biblioteca è vietato fumare.

* E' penalmente e civilmente responsabile chi asporta indebitamente
libri e riviste, o strappa pagine o tavole, o danneggia in qualunque
modo opere esistenti in Biblioteca.

* E' vietato il ricalco delle illustrazioni, le segnature anche con
semplici segni di matita ed inchiostri in genere o altro che possa
macchiare o danneggiare lo stato del materiale.

* Chi smarrisce o danneggia materiali, attrezzature o arredi di
proprietà della Biblioteca è tenuto a risarcire il danno
sostituendo il materiale perso o danneggiato con altro identico, o, se
non fosse possibile, versando una somma corrispondente al valore
aggiornato di ciò che si deve sostituire.

* Qualora l'utente si riveli inadempiente, non rispettando i commi
precedenti o il presente Regolamento, può essere temporaneamente
o permanentemente espulso dalla Biblioteca, con il conseguente divieto
ad accedervi e l'esclusione ai servizi in essa prestati, con
provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

* Per eventuali osservazioni e suggerimenti sui servizi della
Biblioteca l'utente può rivolgersi al Bibliotecario, al
Presidente della Commissione della Biblioteca ed al Sindaco del Comune.


ART. 20 - USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA PER ALTRE
ATTIVITA'


L'uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre
istituzioni o associazioni deve essere regolato in modo da non
interferire con il normale funzionamento della Biblioteca e non
danneggiare i materiali, le attrezzature e gli arredi. Esso deve essere
autorizzato dal Sindaco o Assessore delegato dal sindaco.


ART. 21 - CARTA DEI SERVIZI

Sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi", la Giunta
Comunale, su proposta del Bibliotecario, potrà integrare il
presente Regolamento con la "Carta dei Servizi".

La Carta dei Servizi di Biblioteca, quale estensione del Regolamento,
è un documento in cui l'utenza della Biblioteca trova elencati e
dettagliati i propri diritti, i servizi che le sono offerti, le
modalità di erogazione e gli obiettivi verso i quali tendere
allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la Biblioteca e i propri


utenti.


ART. 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Del presente Regolamento viene data idonea diffusione con ogni mezzo
utile.

Copia del Regolamento viene esposta al pubblico della Biblioteca.


ART. 23 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dal
Consiglio comunale.





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