Comune di Fossalta di Piave
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Il Gruppo - Il regolamento

CAPO PRIMO

IL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione dei Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Fossalta di Piave in attuazione delle disposizioni generali di cui allo "Statuto dei Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" e successive modifiche ed integrazioni, come approvato dall'Amministrazione Comunale del Comune di Fossalta di Piave e nel prosieguo definito "Statuto",

Oggetto del presente atto è pertanto la definizione dell'organizzazione logistico/operativa interna del Gruppo Volontari al fine di dare concreta attuazione alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge 24.02.92 n. 225, perseguendo gli scopi e le finalità di cui all'Art.1 dello Statuto.

Art. 2 Settori di attività specifici

L'opera dei Volontari del Gruppo Comunale è rivolta ad attività di previsione, prevenzione ed assistenza come meglio specificati all'art. 5 dello Statuto.
Settori di attività specifica del Gruppo, individuati sulla base delle professionalità dei membri dello stesso ed in funzione dei rischi potenziali che interessano l'ambito territoriale di competenza sono principalmente:

  • Informazione, programmazione e pianificazione; Vigilanza e monitoraggio ambientale;
  • Assistenza al coordinamento e logistica assistenziale;
  • Radio assistenza;
  • Ricerca e soccorso, con eventuale impiego di unità cinofile;
  • Supporto operativo in caso di rischio idrico ed ambientale;
  • Supporto operativo in caso di rischio incendio e scoppio;
  • Supporto operativo in caso di evacuazione di persone e movimentazione mezzi e materiali;
  • Supporto operativo in attività di sicurezza e regolamentazione del traffico.;
  • Assistenza ad attività sociali, sportive e ricreative finalizzata alla sicurezza ed incolumità dei partecipanti.

Art. 3 Funzioni operative speciali e organizzazione logistica

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4 dello Statuto, l'organizzazione dei Gruppo Volontari prevede l'individuazione di volontari con funzioni speciali e l'assegnazione di ciascuno dei membri del Gruppo stesso ad una o più squadre operative, secondo la definizione dei successivo art. 4. Il Consiglio di Gruppo al fine di perseguire criteri di efficienza ed efficacia nel perseguimento dei compiti al Gruppo stesso affidati nomina quando si renda necessario:

  • n. 1 volontario con funzioni di Segretario;
  • n. 1 volontario con funzioni di Tesoriere;
  • n. 1 o più volontari con funzioni di Magazziniere di cui uno responsabile;
  • Altri compiti assegnati dall’Art. 4 dello Statuto

I ruoli sopra indicati sono assegnati tenendo conto delle specifiche attitudini, competenze tecniche, professionali e disponibilità operative di ciascun volontario. Essi decadono al termine del mandato del Consiglio di Gruppo e sono cumulabili,

Il Consiglio provvede alla surroga di eventuali dimissionari entro 30 gg., nel frattempo le funzioni speciali ed i ruoli assunti dai volontario dimissionario vengono assegnate senza formalità alcuna al Vice-Coordinatore del Gruppo.

Art. 4 La Squadra Operativa

La Squadra Operativa è composta di norma da 4 o più elementi specializzati, in relazione agli ambiti di intervento specifici. E' data facoltà ad ogni singola Squadra di riunirsi, anche in collaborazione con altre Squadre e previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo, per programmare e seguire attività addestrative, mirate a migliorare l'efficienza del proprio settore operativo. Le attività addestrative e formative sono sottoposte a preventiva approvazione del Consiglio di Gruppo, nell'ambito dei programma generale di attività concordato con l'Amministrazione Comunale.

La ripartizione organizzativa dei Volontari del Gruppo in squadre operative avviene con determinazione del Consiglio di Gruppo, su esplicita richiesta di ciascun volontario e tenuto conto delle aspirazioni, delle specifiche capacità tecnico-professionale ed attitudini operative di ciascuno.

Ogni volontario può far parte di una o più squadre, senza che ciò sia però di ostacolo all'efficienza e completa funzionalità della squadra stessa.

Il Capo Squadra o suo delegato è tenuto a relazionare all'Assemblea di Gruppo sulle attività svolte nell'ambito dei programmi approvati.

I membri della Squadra eleggono il Vice Capo Squadra che sostituisce il Capo Squadra in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

In caso di particolari situazioni di rischio, ai Capi Squadra potranno essere assegnate funzioni di reperibilità e prontezza operativa secondo i turni stabiliti dal Coordinatore dei Gruppo di concerto con l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Il Segretario

Il Segretario dei Gruppo, nominato secondo il disposto del precedente art. 3, interviene a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Gruppo od ogni qualvolta la sua presenza sia richiesta dal Coordinatore. Ha diritto di voto solo se contestualmente parte dello stesso organo del Gruppo Volontari. Ha il compito di redigere i verbali, tenere la corrispondenza, provvedere all'archiviazione degli atti e tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale o con gli altri Enti preposti per quanto riguarda gli atti amministrativi di competenza. In caso di assenza o impedimento le funzioni di segretario possono essere temporaneamente assunte dal Vice Coordinatore del Gruppo.

Art. 6 Il Tesoriere

Il Tesoriere del Gruppo, nominato secondo il disposto del precedente art. 3, è responsabile della rendicontazione della gestione patrimoniale del Gruppo Volontari. E' incaricato di tenere la contabilità ed il bilancio del Gruppo in collaborazione con il Coordinatore e gli organi preposti dell'Ente. Di concerto con il Coordinatore, In occasione della prima convocazione dell'Assemblea di Gruppo di ogni anno o comunque non appena disponibili i dati consuntivi, è tenuto a relazionare all'Assemblea di Gruppo sul bilancio dell'anno precedente e sulle previsioni di spesa per l'anno in corso. Le funzioni di Tesoriere e Segretario devono di norma coincidere. Esse potranno essere assegnate a due volontari distinti solo previa rinuncia dei Segretario nominato.

Art. 7 Il Magazziniere

Il Magazziniere del Gruppo, nominato secondo il disposto del precedente art. 3, è responsabile della cura e del mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi e materiali assegnati a qualsiasi titolo al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Il Magazziniere svolge funzioni di referente unico per le dotazioni assegnate al Gruppo anche nel caso ciascuna squadra provveda, al suo interno, ad individuare un volontario con incarico specifico, in riferimento alle proprie attrezzature. Il magazziniere provvede a mantenere, per ciascun mezzo od attrezzatura in dotazione, un apposito libretto riportante gli interventi di manutenzione e/o riparazione.

Art. 8 Il Capo Squadra

Il Capo Squadra, nominato secondo il disposto del art. 4 dello Statuto del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile, interviene a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Gruppo od ogni qualvolta la sua presenza sia richiesta dal Coordinatore.

Ha il compito di provvedere all’incolumità dei componenti della propria squadra nelle attività, siano esse di esercitazione o di emergenza. Deve organizzare la squadra in base alle specifiche richieste del Coordinatore. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Capo Squadra devono essere temporaneamente assunte da dal Vice Capo Squadra.

Art 9 Approvazione del Regolamento e norma di rinvio

Il presente Regolamento è approvato o modificato a maggioranza assoluta dall'Assemblea e potrà essere sottoposto a revisione su proposta del Consiglio o di almeno 1/3 dei membri del Gruppo. Copia del regolamento approvato è trasmessa al Sindaco del Comune di Fossalta di Piave, per le funzioni ad esso assegnate dalla Legge 225/92, che potrà proporre osservazioni o modifiche entro i 30 gg. seguenti. Eventuali indicazioni dell'Ente dovranno essere recepite con la medesima procedura di approvazione. Trascorsi i termini anzidetti senza che sia stata formulata alcuna osservazione, il Regolamento è da intendersi esecutivo.

Eventuali disposizioni dì cui al presente Regolamento in contrasto con sopravvenute indicazioni normative e regolamentari o con le procedure operative indicate nel Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Fossalta di Piave sono da intendersi automaticamente prive di efficacia.

Art 10 Il Volontario

Per le attività del Gruppo Volontari di Protezione Civile, è necessaria la responsabile partecipazione da parte di tutti i volontari. Nel caso di assenza ingiustificata o assenza continuativa senza giustificato motivo, il volontario verrà richiamato, ed eventualmente sanzionato, secondo il disposto dell’ Art. 9 dello Statuto del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile.

In caso di espulsione il volontario è tenuto alla restituzione dell’attrezzatura e/o vestiario assegnatoli, come disposto dall’Art. 6 dello Statuto

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