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Atti generali

Missione degli Amministratori Comunali - Regolamento



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REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI



ART. 1

Al Sindaco che per ragioni del suo mandato debba recarsi fuori dal
territorio comunale in missione con spesa a carico del Comune, di
durata non superiore a 48 ore, non è necessaria alcuna
autorizzazione preventiva della Giunta Comunale la quale
verificherà, in occasione della liquidazione del rimborso spese
e delle indennità spettanti, la dipendenza della missione da
motivo connesso con il mandato e disporrà la liquidazione di
quanto spettante secondo il presente Regolamento.



ART. 2

Gli Amministratori Comunali che per ragioni del loro mandato si recano
fuori dal territorio comunale, in missione con spesa a carico del
Comune, di durata non superiore a 48 ore, devono essere formalmente e
specificatamente delegati a ciò con atto scritto dal Sindaco.La
Giunta Comunale verificherà, in occasione della liquidazione del
rimborso delle spese e delle indennità spettanti, la delega
conferita dal Sindaco e la dipendenza della missione da motivo connesso
con il mandato elettivo e disporrà la liquidazione di quanto
spettante secondo il presente Regolamento.



ART. 3

Le missioni di durata superiore a 48 ore e comunque quelle non connesse
al mandato sono preventivamente autorizzate con deliberazione della
Giunta Comunale dichiarata immediatamente eseguibile. Nei casi
d'urgenza il Sindaco o, per sua delega, gli Amministratori di cui al
precedente art.2, possono effettuarle, salvo autorizzazione a sanatoria
da parte della Giunta Comunale nella prima adunanza successiva
all'inizio della missione. Le missioni all'estero sono sempre
preventivamente autorizzate con deliberazione di Consiglio Comunale o
della Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.



ART. 4

Gli Amministratori Comunali di cui ai precedenti art. 1 e 2 hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per
l'effettuazione della missione in base all'art. 12 della Legge 836/1973
e successive modificazioni, così come richiamate dal 1°
comma dell'art.13 della Legge n. 816/1985, secondo le seguenti
modalità:

a) Viaggi in ferrovia: prima classe, carrozza letto, supplemento per
treni rapidi, speciali e di lusso;

b) Viaggi in autobus: tariffa normale;

c) Viaggi su mezzi marittimi: prima classe;

d) Viaggi su mezzi aerei: prima classe.

Spetta l'indennità supplementare pari al 10% del costo del
biglietto di viaggio per i mezzi indicati alle lettere a), b) e c) e
del 5% per quelli di cui alla lettera d).

Il rimborso viene effettuato previa esibizione dei relativi biglietti
di viaggio che restano a documentazione degli atti Comunali.



ART. 5

L'uso di automezzo proprio è consentito per i viaggi:

a) Dalla propria residenza, se fuori dal Capoluogo del Comune, alla
Sede Comunale, così come previsto dal 4° comma dell'art 13
della Legge 816/1985;

b) Dalla propria residenza per raggiungere la sede di altri Enti od
Associazioni nei cui Organi l'Amministratore rappresenta il Comune;

c) Per missioni nell'ambito del territorio provinciale;

d) Per missioni per raggiungere la sede di Uffici Pubblici nell'Ambito
del territorio regionale.

Per l'uso dell'automezzo proprio viene corrisposta all'interessato, in
base a dichiarazione dallo stesso rilasciata e sottoscritta, contenente
il motivo della missione, il giorno, l'ora di inizio e di conclusione,
i chilometri percorsi in andata e ritorno, l'indennità
chilometrica prevista dall'art. 8 della Legge n. 517/1978 e dall'art. 5
del D.P.R. 513/1978, oltre ai pedaggi stradali comprovati con la
consegna delle relative ricevute.

L'uso di taxi e di macchine a noleggio con autista è consentito
per i collegamenti con le stazioni ferroviarie, delle autolinee ed
aeroportuali o da quelle di arrivo nel luogo ove si effettua la
missione per gli alberghi, gli uffici, nonchè per i viaggi
relativi agli spostamenti necessari nella Città predetta. Il
rimborso delle spese relative viene effettuato in base alle ricevute
rilasciate dai noleggiatori.



ART. 6

Per le missioni di durata superiore a 6 ore, in luogo della
indennità di missione, all'Amministratore viene riconosciuto il
diritto al rimborso delle spese effettive di pernottamento, dei pasti e
telefoniche. Per le spese di pernottamento è ammesso il rimborso
di quelle sostenute in albergo di prima categoria, per trasferte in
località distanti dalla sede del Comune e dall'abituale dimora
dell'interessato, sempre che la distanza tra la località di
missione e la sede non sia percorribile in un tempo non superiore a 90
minuti di viaggio, con il mezzo più veloce. Per le spese
relative ai pasti è ammesso il rimborso di quelle relative alla
prima colazione e per due pasti ogni 24 ore. Per le spese telefoniche
vengono riconosciute quelle documentate dal conto d'albergo o
dichiarate con proprio rendiconto dall'interessato, effettuate per
motivi connessi con la carica.

Tutte le spese suddette, tranne quelle telefoniche, debbono essere
documentate con fattura o ricevuta fiscale emessa nel giorno della
missione, quietanzata e relativa alla sola persona dell'Amministratore
in missione, essendo escluso, a questo titolo, qualsiasi rimborso per
persone ospiti.



ART. 7

Ove nel corso della missione all'Amministratore si presenti la
necessità, per motivi connessi con quelli oggetto della missione
e sempre d'interesse dell'Ente, di ospitare a pranzo terze persone,
dovrà farsi rilasciare per le stesse fattura o ricevuta fiscale
separata e richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione della spesa
per funzioni di rappresentanza sostenuta, precisandone i motivi.



ART. 8

Per le missioni degli Amministratori può essere disposta
l'erogazione agli interessati di una anticipazione da parte
dell'Economato, su loro richiesta scritta, vistata dal Sindaco per
Autorizzazione. L'interessato ha l'obbligo di rimettere la richiesta di
liquidazione entro tre giorni dal rientro della missione e di versare
all'Economato, nello stesso termine, i fondi eventualmente non
utilizzati. Nella richiesta di liquidazione l'Amministratore autorizza
l'emissione del mandato di rimborso a favore dell'Economo, fino alla
concorrenza della somma anticipatagli. L'eventuale eccedenza
sarà pagata a suo favore.

Ove l'interessato, ricevuta l'anticipazione, non provveda a presentare
la richiesta di liquidazione documentata, l'Economo segnala tale fatto,
entro il mese successivo all'anticipazione, alla Ragioneria Comunale la
quale, in sede di pagamento delle indennità di carica e di
presenza dispone il recupero dell'anticipazione a favore
dell'Economato. Il pagamento delle indennità di missione e di
trasferta avverrà, in questo caso, direttamente all'interessato,
dopo l'espletamento delle procedure prescritte.



ART. 9

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme
di legge vigenti in materia.






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