Provvedimenti organi indirizzo-politico
In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
"Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)autorizzazione o concessione (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c)concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97) ;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)
Per accedere ai provvedimenti degli organi dell'amministrazione comunale:
selezionare il link per le DELIBERE ON LINE
"Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)
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